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Luglio 2026

Investimenti immobiliari in Italia: primo semestre 2026 da record

Il mercato immobiliare italiano chiude il primo semestre 2026 con un risultato record. Secondo il Team Research di Dils, gli investimenti hanno raggiunto 7 miliardi di euro, il miglior dato dall’inizio delle rilevazioni, con una crescita del 28% rispetto al primo semestre 2025 e del 62% rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

Il risultato conferma la solidità del mercato e il crescente interesse degli investitori. Il secondo trimestre ha generato circa 4,3 miliardi di euro di investimenti, in crescita del 56% rispetto ai primi tre mesi dell’anno.

Il retail si conferma il comparto più dinamico con 2,3 miliardi di euro investiti, mentre la logistica sfiora 1,2 miliardi di euro, segnando il miglior risultato degli ultimi quattro anni e una crescita del 50% rispetto al 2025.

In crescita anche il comparto uffici, che raggiunge 880 milioni di euro di investimenti (+13%). Milano resta il principale mercato italiano degli uffici, sostenuto da una domanda elevata per immobili di qualità, ma caratterizzato dalla forte carenza di immobili prime. La vacancy si mantiene intorno al 2%, mentre i canoni hanno raggiunto livelli record fino a 900 euro al metro quadrato annuo, confermando la pressione della domanda sugli spazi più prestigiosi. A Roma il take-up cresce invece del 27%, sostenuto dalla richiesta di immobili di grandi dimensioni e alta qualità.

Il living registra il miglior semestre degli ultimi dieci anni con 730 milioni di euro investiti (+69% rispetto al 2025), trainato da nuovi sviluppi e riqualificazioni. Lo student housing si conferma il segmento più dinamico, con investimenti vicini ai 300 milioni di euro.

Le asset class alternative e mixed sfiorano infine 890 milioni di euro di investimenti, sostenute soprattutto da data center e segmento leisure.

L’hospitality chiude il semestre con circa 1,1 miliardi di euro di investimenti, sopra la media storica, con Roma protagonista delle principali operazioni e Milano tra i mercati più attrattivi.

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Bellusco (MB) - Rif. 1502

In posizione strategica, a ridosso della SP2 Monza–Trezzo e di fronte al Centro Sportivo Camuzzago, proponiamo in locazione uffici situati al secondo piano di una palazzina direzionale.

L'immobile si presenta già suddiviso in diversi ambienti tramite eleganti pareti mobili di alta qualità, offrendo grande flessibilità nella distribuzione degli spazi. Sono presenti due blocchi servizi a beneficio degli uffici.
L'impianto di climatizzazione centralizzato caldo/freddo è in fase di collegamento a un impianto fotovoltaico. Completano la proprietà 5 posti auto scoperti ad uso esclusivo all'interno del cortile privato.
Libero subito. 

  AFFITTASI

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Bresso (MI) - Rif. 19382

In zona industriale consolidata, vicino al centro abitato, proponiamo complesso artigianale di circa 2.260 mq composto da capannone di 1.800 mq al piano terra, palazzina uffici su due livelli e appartamento del custode di circa 65 mq. Il capannone, con altezza di 4,5 mt sotto tirante, è affiancato dalla palazzina che al piano terra ospita servizi e spogliatoi per circa 105 mq, oltre all'abitazione del custode. Al primo piano si sviluppano gli uffici di 290 mq, suddivisi in più locali.
Completa la proprietà un'area cortilizia di circa 320 mq. L'immobile si presenta nello stato originario e in discrete condizioni. 

 

 VENDESI

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Errore nel contratto di affitto?
Ecco come correggerlo o annullarlo

La possibilità di correggere un errore in un contratto di locazione dipende principalmente dal fatto che l’accordo sia stato già registrato presso l’Agenzia delle Entrate oppure no.

Se il contratto non è ancora stato trasmesso, la correzione è semplice: per un documento digitale è sufficiente modificare il file, ristamparlo e procedere con una nuova firma delle parti. Se invece l’errore compare su una copia cartacea, è possibile correggerlo barrando il dato errato, inserendo quello corretto e facendo apporre le sigle di entrambi i contraenti accanto alla modifica, così da dimostrare il consenso alla variazione.

Quando invece il contratto è già stato registrato, non è più possibile effettuare correzioni manuali. La procedura varia in base al tipo di errore.

Per gli errori sostanziali nel contenuto del contratto, come un canone annuo errato, una diversa ripartizione delle spese condominiali, l’omissione di una pertinenza o dati anagrafici sbagliati dei contraenti, è necessario predisporre una scrittura privata di rettifica. L’atto deve contenere:

  • i dati completi di locatore e conduttore;
  • gli estremi della registrazione del contratto originario (data, serie, numero di protocollo e codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate);
  • la formulazione corretta della clausola che sostituisce quella errata.

La rettifica deve essere registrata entro 30 giorni dalla firma. Se la modifica non cambia la base imponibile, ad esempio non modifica canone o durata della locazione, è prevista un’imposta di registro fissa di 200 euro, da versare tramite modello F24 Elide con codice tributo 1500. Per i contratti con cedolare secca l’atto di rettifica è esente dall’imposta di bollo, mentre per i contratti in regime ordinario sono necessarie le marche da bollo da 16 euro secondo le regole previste.

Un caso diverso riguarda gli errori nei dati catastali inseriti nel Modello RLI. Se il contratto firmato è corretto ma sono stati indicati erroneamente dati dell’immobile come foglio, particella o subalterno, è possibile regolarizzare l’errore compilando il Quadro C (Dati degli immobili) in occasione del primo adempimento successivo utile, ad esempio il pagamento dell’annualità successiva, una proroga o una risoluzione anticipata. Questa procedura non comporta sanzioni né imposte aggiuntive.

Per gli errori materiali o fiscali, come un codice fiscale errato o la mancata scelta della cedolare secca nonostante fosse stata indicata nel contratto, è necessario presentare un’istanza di correzione in autotutela all’Agenzia delle Entrate. La richiesta deve includere il contratto corretto, la ricevuta della registrazione errata e i documenti di identità delle parti. L’invio può avvenire tramite il servizio Civis, tramite PEC all’ufficio territoriale competente oppure direttamente allo sportello. La procedura non prevede il pagamento di imposte aggiuntive.

L’errore nel contratto di affitto non comporta automaticamente l’annullamento dell’accordo. Secondo l’articolo 1428 del Codice Civile, l’annullamento è possibile solo quando l’errore è contemporaneamente essenziale e riconoscibile dall’altra parte al momento della stipula.

Un errore è essenziale quando rappresenta la ragione principale per cui una parte ha deciso di concludere il contratto. L’articolo 1429 del Codice Civile individua quattro situazioni:

  • errore sulla natura o sull’oggetto del contratto, ad esempio credere di firmare una locazione mentre si sottoscrive un altro tipo di accordo;
  • errore sull’identità o sulle caratteristiche dell’immobile, come ritenere che un locale abbia uso abitativo quando invece ha destinazione commerciale;
  • errore sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente, ad esempio concedere l’immobile a una persona diversa da quella ritenuta affidabile;
  • errore di diritto, cioè un consenso dato a causa dell’ignoranza o del fraintendimento di una norma.

L’errore deve inoltre essere riconoscibile: secondo l’articolo 1431 del Codice Civile, deve essere tale che una persona di normale diligenza avrebbe potuto accorgersene valutando il contenuto del contratto, le circostanze e le caratteristiche delle parti.

Se l’errore era rilevabile, il contratto può essere annullato per tutelare chi ha espresso il consenso sulla base dello sbaglio. Se invece l’errore non era riconoscibile, il contratto rimane valido per proteggere l’affidamento e la buona fede della controparte.

In conclusione, la maggior parte degli errori nei contratti di locazione può essere corretta attraverso modifiche, rettifiche o procedure amministrative; l’annullamento è riservato solo ai casi in cui l’errore abbia inciso in modo determinante sulla volontà delle parti e fosse riconoscibile dall’altro contraente.

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