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Febbraio 2024

Agenti immobiliari: via libera alla nuova norma professionale UNI.

Vengono così definiti requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità ed autonomia degli agenti immobiliari, oltre ai criteri per la formazione professionale continua su tutto il territorio nazionale. Pubblicata da UNI- Ente Italiano Normazione la Norma UNI 11932:2024 sull’attività di “Agente Immobiliare Professionale” e sui requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità ed autonomia degli agenti immobiliari, che definisce una procedura operativa professionale di riferimento per l’intera categoria, in relazione all’attività di intermediazione immobiliare sia nella compravendita che nella locazione oltre che alla cessione e affitto d’azienda. Con l’obiettivo di diventare, nel tempo, un metodo comune di lavoro, in linea con gli standard europei.

Cinque fasi

Il modello professionale di riferimento, che si concretizza nell’immettere sul mercato immobili preventivamente controllati e ad un congruo valore di mercato, prevede cinque fasi: audit documentale (raccolta e controllo della documentazione anche tramite altri professionisti), valutazione di mercato, incarico di mediazione, collaborazione professionale e proposta di acquisto/locazione, il tutto finalizzato alla massima serenità e sicurezza nell’intermediazione e gestione dell’intera operazione immobiliare a tutela del cittadino.

I requisiti professionali

Con la norma vengono definiti i requisiti professionali relativi all’agente immobiliare individuandone attività, compiti e le relative conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità, necessarie per l’erogazione dei servizi definiti dalla norma Europea UNI EN 15733, prevedendo gli indirizzi operativi per una valutazione di conformità attraverso una certificazione e le modalità per il suo mantenimento, oltre alla definizione di dettagliati aspetti etici e deontologici e precisi criteri di riferimento per il calcolo della metratura commerciale degli immobili a seconda della tipologia (residenziale, commerciale, direzionale e artigianale-industriale)

La formazione continua

La norma definisce anche le linee guida per la formazione continua dell’agente immobiliare (20 crediti formativi annui) da sempre fondamentale per mantenere elevato il livello delle conoscenze e delle competenze a beneficio della qualità del servizio erogato al cittadino. «L’obiettivo della norma è offrire alla categoria un modello operativo professionale di riferimento con un percorso di formazione continua, ad oggi normativamente assente – dichiara Gian Battista Baccarini, presidente Nazionale Fiaip – finalizzato a promuovere un nuovo mercato immobiliare in cui circolino solo immobili preventivamente verificati a livello documentale e ad un congruo valore di mercato, favorendo una positiva ed efficace collaborazione tra gli agenti immobiliari professionali e, soprattutto, agevolando la circolazione regolare degli immobili a beneficio della dinamicità virtuosa del mercato, il tutto nell’interesse e a tutela del cittadino».

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Ornago (MB) - Rif. 6034

Nella zona industriale principale, proponiamo capannone indipendente di mq. 2.000, altezza di 7,50 metri, con al proprio interno un soppalco di mq. 170, oltre a palazzina uffici e servizi di 3 livelli fuori terra di mq. 170 l'uno, per un totale di mq. 510 e locali maestranze al piano seminterrato di mq. 170. L'area esterna perimetrale scoperta è di mq. 2.400 ed è dotata di nr. 2 tettoie. Nel capannone sono presenti impianto elettrico a norma, riscaldamento mediante aerotermi, aria compressa ed antifurto oltre a binari per predisposizione all'installazione di due carriponte. Gli uffici sono completamente climatizzati con impianto di rete dati e locale server oltre ad essere forniti di nuovo ascensore installato di recente. Libero a partire dal 01 luglio 2024.

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Desio (MB) - Rif. 14646

Nelle immediate vicinanze della SS36 Nuova Valassina proponiamo immobile indipendente di rappresentanza. L’edificio ha una superficie coperta di mq 3.397 sito su un’area complessiva di oltre 9.000 mq. La struttura più recente, consiste di 2.100 mq, suddivisa in due livelli. Al piano terra di 795 mq, dispone di un montacarichi. Dotato di impianto riscaldamento, elettrico e antifurto. Sempre al piano terra troviamo gli uffici di 280 mq, completi di impianto riscaldamento, aria condizionata, impianto di illuminazione, impianto rete dati. Al piano superiore troviamo un laboratorio di 834 mq e altri uffici di 186 mq. Unito alla struttura più recente troviamo uno stabile, adibito a deposito, distribuito su due piani e con superficie totale di 616 mq. Inoltre troviamo appartamenti residenziali di 386 mq, da ristrutturare.  Libero a rogito.

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Spese condominiali Ordinarie e Straordinarie:

a chi spettano tra Locatore e Conduttore? 

La regola generale dei contratti di locazione vuole che le spese per la manutenzione dell’immobile siano ripartite tra il conduttore ed il locatore in modo chiaro: il conduttore deve sostenere le spese ordinarie mentre il locatore (il proprietario dell’immobile) quelle straordinarie.

Sebbene la regola sembri di facile applicazione, nella realtà si verificano spesso situazioni nelle quali vi sono delle zone d’ombra. Tali situazioni sono spesso correlate a vizi della cosa locata riscontrati dal conduttore immediatamente dopo l’ingresso nell’abitazione, che non potevano emergere dalla semplice visita dello stesso antecedente alla stipula del contratto.

Per esempio, potrebbe accadere che il malfunzionamento degli scarichi provochi cattivi odori, che un elettrodomestico non sia perfettamente funzionante o che si verifichi qualsiasi altro evento che comporti un impedimento al pieno godimento della cosa locata. In tali situazioni, infatti, si pone il problema di capire a chi spetti sostenere le spese di manutenzione dell’immobile, considerando che il confine tra spese ordinarie e spese straordinarie è spesso labile, soprattutto quando il conduttore non abbia ancora avuto modo di godere della cosa locata.

L’articolo 1576 del codice civile stabilisce che al locatore spetta l’esecuzione di tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Tuttavia, afferma il secondo comma, qualora si tratti di cose mobili “le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore“.

Dunque, se è vero che la manutenzione del frigorifero può essere considerata una spesa ordinaria, può essere chiesto al nuovo conduttore di sostenere la riparazione senza aver ancora beneficiato del bene?

Sembrerebbe di no, in quanto il locatore è obbligato a consegnare l’immobile in condizioni tali da consentirne il pieno godimento.

In mancanza di adempimento da parte del locatore, il conduttore potrebbe ricorrere alla disciplina contenuta nell’articolo 1460 del codice civile, che prevede la possibilità per il contraente di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie la propria.

Dunque, in caso di inutilizzabilità totale dell’immobile potrà essere sospeso il pagamento del canone; viceversa, in caso di inutilizzabilità parziale, potrà essere versato un importo inferiore a quello pattuito.

È bene precisare che NON trova applicazione, in questi casi, la previsione contenuta nell’articolo 1578 del codice civile, il quale prevede che, “se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può (persino) domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo”.

Sul tema, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che costituiscono vizi della cosa locata ai sensi del predetto articolo solo quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione.

Pertanto, va escluso che possano essere ricompresi tra i vizi predetti quei guasti o deterioramenti dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che determinino disagi limitati nell’utilizzazione del bene.

Ciò significa che in presenza di problematiche come quelle portate in esempio il conduttore non potrà esercitare alcun diritto ad ottenere la risoluzione del contratto stipulato ma, al più, potrà ottenere una sospensione dal pagamento del canone commisurata al periodo di effettiva inutilizzabilità della cosa locata.

Da ultimo, preme precisare che il conduttore ha sempre l’obbligo di farsi parte diligente nell’esecuzione del contratto stipulato: quindi, così come il locatore ha il dovere di consegnare la cosa in modo tale che se ne possa godere appieno, il conduttore che riscontra delle problematiche deve collaborare con il proprietario dell’immobile al fine di metterlo nella condizione di provvedere alla riparazione/sistemazione del vizio riscontrato. Ciò potrà esser fatto segnalando la problematica, sollecitandone la risoluzione e rendendosi disponibile a consentire l’accesso all’immobile ogni qualvolta fosse necessario

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Qui il link dell'articolo completo sul sito di studiolegaleslcmilano.it